Nei giorni scorsi in Consiglio Comunale a Rivoli è stato approvato all’unanimità un importante Ordine del Giorno in materia di stalking. L’Ordine del Giorno è stato presentato dalle consigliere Carlotta Trevisan (M5S), Giovanna Massaro (lista civica “dalla parte dei cittadini) e dalle nostre Mara Grasso e Emma Amore. Qui di seguito Emma ci spiega, tramite un approfondimento, le motivazioni che hanno portato a questa votazione.

Il 14 giugno 2017 è stata approvata la riforma del Codice Penale, mediante la quale è stata introdotta la possibilità di ricorrere a “condotte riparatorie” per i reati perseguibili a querela remissibile, ossia “ritirabile”.

Per meglio chiarire: grazie alla riforma, approvata soprattutto per alleggerire l’immenso lavoro svolto dai Tribunali Italiani, nonché per favorire la risoluzione bonaria di fatti spesso di minore rilevanza, determinati reati, perseguibili a querela della persona offesa, pagando una somma di denaro, risulterebbero estinti.

Tra questi reati, anche lo stalking, seppur nelle forme meno gravi.

A parer nostro, tuttavia, lo stalking non può “estinguersi”.  Certo, la riforma è stata approvata in modo affrettato e confuso, ma lo stesso Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha immediatamente dato la sua disponibilità in tal senso.

Fortunatamente, giovedì 9 novembre è stato presentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi un emendamento alla riforma del Codice Penale, inserito nella manovra fiscale, mediante cui gli atti persecutori vengono espressamente esclusi dai reati estinguibili con “condotte riparatorie”. Tutti compatti: lo stalking non è più risarcibile.

Riforma del Codice Penale 2017: le condotte riparatorie

In data 14 giugno 2017 è stata approvata la riforma del Codice Penale, mediante la quale è stata introdotta, all’art. 162 ter c.p., la possibilità di ricorrere a “condotte riparatorie” per i reati perseguibili a querela remissibile, ossia “ritirabile” (tra cui, quindi, anche lo stalking). Lo stesso articolo infatti prevede che “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente […] il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Lo stalking è stato depenalizzato?

Quali potrebbero essere le conseguenze sul reato di stalking? I maggiori sindacati italiani e alcuni giuristi hanno criticato una parte della riforma che, secondo loro porta a una depenalizzazione dello stesso. Altri esperti di diritto non sono d’accordo con questa interpretazione. Il sottosegretario al ministero della Giustizia, Gennaro Migliore, è intervenuto dicendo che la depenalizzazione dello stalking è «una notizia falsa», ma le critiche sono continuate.

Effettivamente parrebbe che una delle novità introdotte dalla riforma, l’estinzione di alcuni tipi di reati «a seguito di condotte riparatorie», avrebbe dato la possibilità ai condannati per stalking di cancellare la pena

La questione è comunque più complicata di quello che sembra, ed è difficile arrivare a una conclusione definitiva. Effettivamente parrebbe che una delle novità introdotte dalla riforma, l’estinzione di alcuni tipi di reati «a seguito di condotte riparatorie», avrebbe dato la possibilità ai condannati per stalking di cancellare la pena legata alla propria condanna «pagando una somma se il giudice la riterrà congrua, versandola anche a rate» e «senza il consenso della vittima». Migliore  ha affermato che l’estinzione del reato sarebbe stata applicata «solo ai reati procedibili a querela remissibile» quindi «certamente non per lo stalking».

La remissione della querela per gli “atti persecutori”

Tuttavia, anche il reato di stalking, definito dal codice penale “atti persecutori” all’art. 612 bis, è punito a querela della persona offesa. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Per essere più chiari: lo stalking è un reato per cui si avvia un’indagine e un eventuale processo solo se c’è una querela da parte della persona che sostiene di averlo subito e che la querela è remissibile, cioè cancellabile dalla persona che l’ha fatta durante il processo. La forma più grave del reato, prevista dal terzo capoverso dell’articolo in questione – inserito nella legge del 2009 con la cosiddetta legge sul femminicidio del 2013 – statuisce invece che la querela non può essere in alcun modo cancellata se lo stalking è “grave”, per esempio «se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata [cioè irriconoscibile per qualche ragione, ndr], o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte».

La riforma del Codice Penale: un passo affrettato e potenzialmente pericoloso

La parte della riforma del codice penale che è stata criticata è il primo comma dell’articolo 162 ter:

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Orbene, la lettura dell’articolo 162 ter c.p. in combinato disposto con l’articolo 612 bis del codice penale dice che la nuova norma «si applica solo quando la querela è rimettibile, quindi solo, di fatto e in diritto, nei casi meno gravi» comporterebbe un’applicazione distorta e pericolosa del (corretto) tentativo di “alleggerire” il lavoro dei Tribunali: ad esempio la minaccia grave, se non viene reiterata, continua a rientrare tra le querele suscettibili di revoca ed è quasi scontato che con la normativa in vigore alcune donne saranno indotte a rimetterla, magari sotto le pressioni dello stesso persecutore, interessato ad estinguere il reato commesso con le condotte riparatorie. Gli stessi sindacati avevano criticato il governo con l’esempio della storia di Ester Pasqualoni, l’oncologa di Teramo «uccisa dallo stalker contro il quale aveva presentato due denunce, entrambe archiviate». Secondo Eugenio Albamonte, segretario dell’Associazione nazionale magistrati (ANM), i problemi con l’articolo 162 ter si devono alla fretta: «Ricordiamoci che ci sono stati due passaggi con fiducia, che non hanno consentito di prendere in considerazione nessuna valutazione critica. Anche spunti assolutamente ragionevoli, volti all’unico fine di migliorare la legge, sono stati completamente trascurati. Ecco, queste sono poi le conseguenze in cui si incorre. Non dico dunque che il legislatore abbia fatto apposta, dico che si è sbagliato, proprio per la fretta eccessiva di approvare la legge».

La riforma del Codice Penale e i suoi aspetti positivi: emendamenti risolutivi.

Sicuramente l’introduzione dell’estinzione dei reati procedibili a querela remissibile della riforma del codice penale ha degli aspetti positivi, ai fini deflativi dei processi penali; tuttavia, lo stesso Ministro Orlando, immediatamente dopo l’approvazione della riforma del codice penale, ha dichiarato che: «Le preoccupazioni espresse sull’applicazione dell’estinzione del reato per condotta riparatoria, sia pure soltanto alle ipotesi meno gravi di stalking, secondo le interpretazioni degli uffici risultano non fondate. Per evitare comunque qualunque possibilità di equivoco interpretativo si deve agire riconsiderando la punibilità a querela prevista nella legge del 2009».

gli atti persecutori vengon espressamente esclusi dai reati estinguibili con “condotte riparatorie”

Fortunatamente, giovedì 9 novembre è stato presentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi un emendamento alla riforma del Codice Penale, inserito nella manovra fiscale, mediante cui gli atti persecutori vengon espressamente esclusi dai reati estinguibili con “condotte riparatorie”. Tutti compatti: lo stalking non è più risarcibile.